Come ospitare un open mic in un locale: guida ai requisiti legali (2026)
Ospitare un open mic in bar, ristoranti, pub o altri pubblici esercizi richiede di distinguere tra una serata davvero accessoria alla somministrazione e un evento che, per allestimento e promozione, diventa pubblico spettacolo o spettacolo dal vivo.
🏛️ 1. Quando l’open mic resta attività accessoria
Un open mic può restare complementare al locale quando la parte artistica non è prevalente rispetto a cibi e bevande e non vengono creati elementi tipici di una sala spettacolo.
- non c’è un biglietto d’ingresso o un sovrapprezzo occulto sulle consumazioni;
- non vengono allestiti palco fisso, platea, transenne o pista da ballo;
- la promozione resta coerente con il carattere del locale e non trasforma la serata nel motivo principale dell’accesso;
- l’evento rimane occasionale e non diventa l’attività prevalente del pubblico esercizio.
In questa configurazione il locale non si trasforma automaticamente in un luogo di pubblico spettacolo, ma restano da verificare gli adempimenti locali e le prescrizioni su sicurezza, rumore e capienza previste dal caso concreto.
🎵 2. SIAE e borderò
Se durante l’open mic si esegue musica protetta da diritto d’autore, serve la licenza SIAE. Le pagine ufficiali SIAE prevedono licenze per eventi musicali nei pubblici esercizi, concerti e rappresentazioni teatrali, oltre alle letture e recitazioni in pubblico di opere letterarie.
Il borderò (oggi gestito tramite mioBorderò) serve a registrare le opere eseguite e a consentire la ripartizione corretta dei diritti d’autore.
Se la serata è solo stand-up o poesia senza musica, la licenza musicale non serve. Se però si leggono o rappresentano opere letterarie o teatrali protette, SIAE prevede permessi specifici per quelle utilizzazioni.
📄 3. SCIA e pubblico spettacolo
Se l’evento smette di essere accessorio e rientra nel perimetro del pubblico spettacolo o del trattenimento pubblico, entrano in gioco gli articoli 68 e 69 del TULPS.
La normativa vigente prevede che, per eventi fino a 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza sia sostituita dalla SCIA presentata allo sportello SUAP o a un ufficio analogo.
Per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, l’art. 141 del regolamento TULPS sostituisce le verifiche della commissione con una relazione tecnica di un professionista abilitato, ferme restando le norme sanitarie vigenti.
🎭 4. Spettacoli dal vivo fino a 2.000 partecipanti
Dal 1° gennaio 2025, l’art. 7 del D.L. 201/2024, convertito con modificazioni nella L. 16/2025, ha introdotto un regime semplificato per gli spettacoli dal vivo culturali: teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche.
- orario compreso tra le 8:00 e le 1:00 del giorno successivo;
- massimo 2.000 partecipanti;
- esclusione dei casi ricadenti negli articoli 142 e 143 del regolamento TULPS;
- esclusione dei luoghi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
In questi casi la SCIA al SUAP sostituisce gli atti autorizzativi, e la segnalazione deve indicare capienza massima, luogo, orario e relazione tecnica asseverata.
🛡️ 5. Sicurezza e buone pratiche
- verifica sempre la capienza reale e le vie di esodo;
- rispetta i limiti acustici e le eventuali ordinanze comunali;
- non trasformare il locale in una sala spettacolo se vuoi restare nell’ambito accessorio;
- valuta una copertura RC eventi adeguata.
💡 6. In sintesi
- se l’open mic è leggero e complementare, il punto chiave è non mutare la natura del locale;
- se c’è musica protetta, serve la licenza SIAE e il relativo borderò;
- se l’evento diventa vero pubblico spettacolo, vanno verificate SCIA, capienza, sicurezza e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Riferimenti utili: articoli 68, 69 e 80 TULPS; articolo 141 del regolamento di esecuzione; articolo 7 del D.L. 201/2024 convertito nella L. 16/2025; pagine SIAE su eventi di spettacolo e intrattenimento, borderò e rappresentazioni teatrali.